Comunità Energetiche Rinnovabili: nuovi incentivi e risparmi



 

                                       

 

 

Comunica Energetiche Rinnovabili (CER) di produzione, autoconsumo e condivisione locale: nuove regole e incentivi, accesso più ampio, risparmi in bolletta.



L’11 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le regole aggiornate per costituirsi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), associazioni di autoproduzione locale che in questo modo possono ottenere forti risparmi in bolletta energetica fino al 25% per le utenze domestiche e condominiali e fino al 20% in caso di PMI e distretti artigiani.Non solo: le CER consentono l’accesso a specifici incentivi alle Rinnovabili



Comunità Energetiche Rinnovabili


Le CER che permettono, anche a piccole imprese e consumatori privati, di diventare produttori di energia green (anche tramite l’impiego di sistemi di accumulo) per auoconsumo collettivo e la condivisione a livello locale. La tariffa incentivante per la promozione dell’autoconsumo collettivodi energie rinnovabili è anche cumulabile con il Superbonus al 110% nei limiti di legge.

 

 

In base al nuovo regolamento del GSE pubblicato l’11 aprile 2022, possono partecipare alle CER tutti i consumatori persone fisiche, compresi gli azionisti o i membri che possono esercitare anche poteri di controllo. Oltre ai condomini, possono essere inclusi anche soggetti che operano in ambito commerciale o industriale collocati in pertanto poli logistici, interporti, centri commerciali o distretti industriali, che vengono assimilati ai supercondomini, senza contare scuole ed enti locali.

 

 

Grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis), i consumatori di energia elettrica possono associarsi per produrre l’energia elettrica localmente, tramite fonti rinnovabili, e poi condividerla in base al proprio fabbisogno.
Una comunità energetica riunisce, in modo totalmente aperto e volontario, un gruppo di autoconsumatori di energia elettrica, siano essi persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali.
Ogni comunità energetica è accomunata da uno stesso obiettivo condiviso: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.
I membri della comunità energetica sono protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici e godono non solo di una relativa autonomia energetica ma anche dei relativi benefici economici.
Ogni membro consuma ciò di cui ha bisogno e immette in una rete locale l’energia in esubero per scambiarla con gli altri membri della comunità oppure accumularla e restituirla alle unità di consumo nel momento più opportuno.





Nuove regole CER 2022

 

 

La normativa di rifermento è al momento il DL 162/19 (articolo 42-bis) con provvedimenti attuativi, tra cui la delibera ARERA 318/2020/R/eel e il Decreto MiSE del 16 settembre 2020. Fino alla pubblicazione dei nuovi provvedimenti che recepiscono la direttiva europea RED II (previsti dal Dlgs 199/2021 di recepimento della direttiva 2018/2001/Ue), si applica la disciplina del decreto Milleproroghe 2020, che definisce regole e incentivi.



Incentivi Rinnovabili alle CER

 

 

Le domande per i contributi riservati alle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo si inoltrano dal sito web del GSE, dove sono indicati requisiti, modalità di accesso, schema di contratto e tempi di erogazione degli incentivi, riconosciuti per 20 anni secondo la seguente tariffa per l’energia autoconsumata:

In attesa che entro fine giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica e l’ARERA aggiornino i meccanismi di incentivazione e le restituzioni tariffarie previsti dal DL 162/2019, al momento gli iscritti a una comunità energetica ottengono complessivamente un beneficio di circa 179 €/MWh, con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni. Questa cifra è ottenuta dalla somma:

1 Della tariffa premio di 110 €/MWh sull’energia condivisa nella comunità, fissa
   per 20 anni.

2  Della restituzione di circa 9 €/MWh sull’energia condivisa per valorizzare i
   benefici apportati al sistema, importo fisso per 20 anni.

3  Del ricavo di circa 60 €/MWh (valore medio stimato su 20 anni) sull’energia
    rinnovabile immessa in rete, variabile in base all’andamento del Prezzo Unico
    Nazionale (PUN).

Tra le nuove regole GSE in ambito CER, rese noto l’11 aprile 2022, ci sono anche nuove modalità e tempistiche di calcolo dei contributi.



Comunità Energetiche in Italia

 

 

Dall’ultimo Barometro Elmec Solar sul Fotovoltaico in Italia è emerso il trend emergente della condivisione a livello locale dei sistemi di aoutoproduzione e condivisione attraverso le comunità energetiche. Estendendo il concetto, oltre alle CER esistono anche le CES, ossia Comunità Energetiche Sostenibili per autoproduzione, autoconsumo e condivisione di energia rinnovabile da fonti elettriche e termiche, che si integra con più grandi impianti a tecnologie pulite.

Nell’ambito del PNRR, per la promozione di Rinnovabili e autoconsumo sono tra l’altro previsti 2,2 miliardi di a sostegno alle comunità energetiche e delle strutture collettive di autoproduzione, ad esempio nei piccoli Comuni.




Come costituire una comunità energetica?

 

 

Vediamoo innanzitutto come costruire una comunità energetica. Il primo passo da compiere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali. Dal momento che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non riconosciuta o della cooperativa. Il passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Questo significa, per esempio, che un condominio può installare un impianto fotovoltaico sul tetto e condividere l’energia prodotta tra tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità.

Allo stesso modo si possono costituire comunità di quartiere, comunità agricole, comunità di borgo e così via. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della comunità: può essere messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo. Il convenzionamento con Comuni o altri enti pubblici, affinché sostengano le spese di investimento per l’impianto, è per questa ragione una modalità spesso utilizzata. Ogni partecipante alla comunità energetica deve tuttavia installare uno smart meter, un contatore intelligente in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.



Come funziona una comunità energetica?

 

 

Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un’azienda esternaf all’uopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa. È bene chiarire che gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.

Qualora la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici.

Tale energia può anche venire immagazzinata in sistemi di accumulo (tipicamente batterie elettrochimiche agli ioni di litio) per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità (per esempio per far fronte a picchi di domanda).

Come ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall’energia prodotta attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato. Per esempio si può decidere di ripartire i guadagni della vendita dell’energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci ma di privilegiare, nella suddivisione degli incentivi, quanti si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione di energia.

Da un punto di visto pratico, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.



I benefici delle comunità energetiche

 

 

Le comunità energetiche hanno numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte:

Benefici ambientali, evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili, dall’altro di dissipare energia in perdite di rete.

Benefici economici, grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica, cumulabili con altri contributi quali il Bonus Casa e il Superbonus 110%.

Benefici sociali, dati dalla condivisione degli incentivi finanziari e dei profitti economici con la comunità energetica nonché dai vantaggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti) per tutta l’area in cui la comunità è situata.



La normativa sulle comunità energetiche



Attualmente, la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D.Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In sintesi, le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:

Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.

È costituito da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

È autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile.

Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Inoltre i soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità quando lo desiderano.

Quanto al dimensionamento, all’età e all’allacciamento degli impianti, il D.Lgs. 199/2021 ha recentemente reso meno stringenti i requisiti, stabilendo i seguenti criteri direttivi (che dovrebbero entrare in vigore entro fine giugno 2022):

Gli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri di una grande città) su cui insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica (l’ARERA definirà delle modalità semplificate per il rispetto del requisito della cabina primaria con un documento di consultazione previsto per maggio).

Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

La legge non fa specifico riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma quella che si presta a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento è senza dubbio il fotovoltaico.

Al fine di premiare la condivisione dell’energia nell’ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo, quali le comunità energetiche, dal 15 settembre 2022 (indicativamente) il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti al di fuori delle comunità, mentre dal 1° gennaio 2025 lo sarà anche per gli impianti già in esercizio.